Successione dinastica svedese

Thomas Kristoffersen ha reso pubblico tramite Facebook la posizione di re Carlo XVI Gustavo di Svezia in merito alla legge della primogenitura assoluta introdotta in Svezia nel 1980, a cui si sono rifatte anche altre casate regnanti ed ex.regnanti.

Di seguito riproponiamo il testo del suo post:

All’inizio del suo Anno Giubileo d’oro, Sua Maestà il re Carlo XVI Gustavo di Svezia suggerì che la legge della primogenitura assoluta non avrebbe dovuto essere resa retrospettiva dopo che fu introdotta il 1° gennaio 1980, quando il suo unico figlio, il principe Carlo Filippo, era erede al trono. L’organo legislativo svedese introdusse in seguito un emendamento costituzionale che significa che il trono sarebbe stato ereditato dal figlio maggiore del monarca indipendentemente dal sesso. Questa era retrospettiva, significa che sua figlia maggiore, la principessa Vittoria, di 2 anni, è stata nominata principessa ereditaria dopo che l’emendamento divenne legge, mentre Carlo Filippo è stato principe ereditario solo per sette mesi. Il re ha sempre obiettato che l’emendamento fosse fatto retrospettivamente, sostenendo che Carl Philip non avrebbe dovuto essere privato del titolo che aveva quando era nato. Sua Maestà ha commentato la questione in un’intervista a SVT per segnare l’inizio del suo anno del Giubileo d’Oro. Il re ha detto: “È difficile avere leggi che funzionino retroattivamente. Non mi sembra saggio. Puoi accettare la prossima generazione – va bene così. Ma è nato mio figlio, e si sono sbarazzati di tutto”. Quando il giornalista gli ha chiesto se il titolo fosse stato tolto ingiustamente a Carl Philip, Sua Maestà ha risposto: “Sì, penso di sì”. Dopo la conclusione dell’intervista, un assistente reale ha chiamato il giornalista, chiedendogli di tornare in modo che Sua Maestà potesse chiarire le sue osservazioni. Il re ha poi spiegato: “L’ho detto, ed è chiaro che non posso. Con il senno di poi dobbiamo vedere come una Costituzione può funzionare retroattivamente”. Ha continuato: “Un principe è nato come principe ereditario. Mesi dopo è stata presa una decisione, dicendo che ci sono nuove condizioni. Ma penso che l’abbia presa bene. Non ho percepito nessun problema tra fratelli, vanno d’accordo tra loro”. Sulla principessa ereditaria che è destinata a diventare quarta regina regnante nella storia svedese, il re ha detto: “È molto impegnata, lo capisco. Si sente già la responsabilità. È in età matura, ma è sempre una giovane donna”.

Bibliografia di Kristoffersen:
– SVT “Il re della successione: “Sbagliato cambiare in una Costituzione retroattivamente” https://www.svt.se/…/kungen-om-tronfoljden-fel-att…
– Centrale Reale “Il re di Svezia sostiene controversamente che suo figlio dovrebbe essere l’erede al trono, non la principessa ereditaria Vittoria” https://t.ly/1io-E

A rilanciare in Italia il post Andrea Borella, direttore dell’Annuario della Nobiltà Italiana, che lo ha commentato osservando:

Un chiaro esempio di applicazione delle leggi dinastiche, di violazione dei diritti acquisiti del principe Carl Philip, ex principe ereditario con l’aggravante che, poiché non è stata introdotta alcuna misura correttiva, dal momento della morte del Re Carl Gustaf, la figura di Capo della Real Casa di Svezia non coinciderà più con quella di Re di Svezia“.


Scheda di approfondimento
Disputa dinastica Casa Savoia

stemma savoia

Il ruolo di Capo di Casa Savoia, e dunque di Pretendente al Trono d’Italia, è oggi oggetto di una disputa tra i rappresentanti di due rami dello stesso casato, quello primogenito oggi rappresentato da Vittorio Emanuele di Savoia (figlio di Umberto II, ultimo re d’Italia, e padre di Emanuele Filiberto) e quello cadetto dei Savoia-Aosta, oggi rappresentato da Aimone di Savoia-Aosta.

Il matrimonio controverso
A giustificare l’apertura del contenzioso, il matrimonio contratto da Vittorio Emanuele di Savoia civilmente nel 1970 e religiosamente nel 1971, con Marina Doria.
Tale matrimonio infatti avvenne senza consenso da parte di Umberto II (in quel momento capo della Real Casa), con una donna priva di un’adeguato stato nobiliare; tali circostanze secondo le leggi dinastiche di Casa Savoia decretano l’immediata decadenza del principe contraente il matrimonio da qualsiasi titolo e diritto di successione per sé e per la sua discendenza.
Conseguentemente il titolo di Capo di Casa Savoia e Pretendente al Trono d’Italia spetterebbe ad Aimone di Savoia-Aosta.

Vittorio Emanuele contesta sotto diversi punti di vista le rivendicazioni del ramo cadetto del casato, ed in particolare sostiene che con l’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, le leggi di successione per la Casa Reale previste dal Regno d’Italia, siano decadute e non producano più effetti civili nei riguardi dell’ex Casa Reale.

La modifica delle norme successorie
Più recentemente la disputa è stata alimentata anche da un decreto di Vittorio Emanuele del 28 dicembre 2019, che come nel caso anche di altre case regnanti europee, ha sostanzialmente abrogato la legge salica, modificando le leggi successorie del casato e consentendo la successione femminile, con la motivazione di doversi adeguare “alle norme comunitarie sull’uguaglianza di genere“.

Il decreto è stato contestato dai Savoia-Aosta in quanto Vittorio Emanuele essendo decaduto dal ruolo di Capo di Casa Savoia non avrebbe avuto i titoli per poterlo emettere, non avrebbe comunque seguito le procedure necessarie, e sarebbe motivato unicamente dall’esigenza di consentire la successione alle sue nipoti (Emanuele Filiberto, figlio di Vittorio Emanuele, ha avuto due figlie femmine e nessun maschio). Infatti in assenza di tale decreto in futuro ad Emanuele Filiberto nel ruolo di Capo della Real Casa e di Pretendente al Trono d’Italia subentrerebbe comunque la discendenza maschile del ramo Savoia-Aosta.

***
Gli stralci pertinenti alla disputa
, delle leggi dinastiche del casato, in materia successoria:

> Regie lettere patenti del 13 settembre 1780, emanate da Vittorio Amedeo III:
Art. 1. Non sarà lecito a Principi del Sangue contrarre matrimonio senza prima ottenere il permesso Nostro o dei reali nostri successori, e mancando alcuni di essi a questo indispensabile dovere soggiacerà a quei provvedimenti, che da Noi o da reali successori, si stimeranno adatti al caso.
Art. 2. Se nell’inadempimento di questa obbligazione si aggiungesse la qualità di matrimonio contratto con persona di condizione e stato inferiore, tanto i contraenti che i discendenti da tale matrimonio si intenderanno senz’altro decaduti dal possesso dei beni e dei diritti provenienti dalla Corona e dalla ragione di succedere nei medesimi, come pure da ogni onorificenza e prerogativa della Famiglia.
Art. 3. Quando però il riflesso di qualche singolare circostanza determinasse Noi, od i reali nostri successori, a lasciare che si contragga matrimonio disuguale, riserviamo in tale caso alla sovrana autorità di prescrivere per gli effetti di esso le condizioni, e cautele, che dovranno osservarsi.

>Regio editto del 16 luglio 1782, anch’esso emanato da Vittorio Amedeo III:
Art. 10. I maritaggi dei Principi della nostra Casa, interessando essenzialmente il decoro della Corona ed il bene dello Stato, non potranno perciò contrarsi senza la permissione Nostra, o dei Reali successori, e mancando alcuni di essi Principi a questo indispensabile dovere, soggiacerà a quei provvedimenti, che all’occorrenza dei casi, sì da Noi, che dà Reali successori verranno ordinati, anche a tenore delle Patenti Nostre del 13 settembre 1780, con riserva pure di accompagnare le permissioni con le condizioni che si giudicheranno proprie e convenienti.

>Statuto Albertino del 4 marzo 1848:
Art. 2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

>Codice Civile del 2 aprile 1865:
Art. 69. Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l’assenso del Re.
Art. 81. Il consenso degli ascendenti, qualora non sia dato personalmente davanti l’uffiziale civile, deve constare da atto autentico, il quale contenga la precisa indicazione tanto dello sposo al quale si dà il consenso, quanto dell’altro.

>Codice Civile del 16 marzo 1942:
Art. 92. Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l’assenso del Re Imperatore.
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Scheda di approfondimento
I Borbone

La dinastia dei Borbone (ma anche nella forma plurale Borboni) è una delle più importanti e antiche case regnanti del modo, costituendo un ramo cadetto della dinastia dei Capetingi.

Con le sue diverse ramificazioni, ed in alcuni casi con suoi singoli esponenti, hanno portato le corone di Francia, Napoli, Sicilia, Due Sicilie, Navarra, Sardegna, Etruria, Parma e Piacenza, Lucca, e tutt’oggi siedono ancora sui troni di Spagna e Lussemburgo.

Borbone delle due Sicilie



Il ramo denominato “delle Due Sicilie” si origina da Carlo di Borbone, figlio di Filippo V di Spagna (re di Napoli e di Sicilia tra il 1700 e il 1713, ma anche re di Spagna tra il 1700 e il 1746, a sua volta capostipite della dinastia dei Borbone di Spagna) e della duchessa di Parma Elisabetta Farnese.
Carlo nel 1734, mentre era duca di Parma e Piacenza, durante la guerra con l’Austria, al comando delle armate spagnole conquistò il regno di Napoli e l’anno successivo il regno di Sicilia, sottraendoli agli Asburgo d’Austria. Tali dominii (che dal 1816 presero il nome “delle Due Sicilie”) gli furono riconosciuti con i successivi trattati di pace in cambio della rinuncia di ogni pretensione sul ducato di Parma e Piacenza.

A Carlo successero nell’ordine Ferdinando I, Francesco I, Ferdinando II e Francesco II, che fu spodestato dai Savoia nel 1861.

A Francesco II, nel ruolo di capo del Casato e pretendente al trono del Regno delle Due Sicilie, successero nell’ordine Alfonso, e Ferdinando Pio, che non lasciò discendenti maschi.

La disputa tra ramo spagnolo e ramo francese

In assenza di discendenti maschi di Ferdinando Pio, il ruolo di capo della Dinastia e pretendente al trono del Regno delle Due Sicilie passava dunque ad un fratello.

In base alle leggi successorie del casato, avrebbe dovuto succedergli il fratello Carlo Tancredi, o meglio il di lui figlio Alfonso Maria, essendo Carlo Tancredi premorto a Ferdinando Pio.
Nel 1901 però Carlo Tancredi aveva sottoscritto il cosiddetto Atto di Cannes, con cui aveva dichiarato di rinunciare all’eventuale successione alla Corona delle Due Sicilie.

Di conseguenza fu un altro Fratello di Ferdinando Pio a rivendicare il ruolo di capo della Dinastia e pretendente al trono del Regno delle Due Sicilie ovvero Ranieri.

La validità dell’Atto di Cannes firmato da Carlo Tancredi fu però contestata da Alfonso Maria (figlio dello stesso Carlo Tancredi) che dunque a sua volta rivendicò il ruolo di capo della Dinastia e pretendente al trono del Regno delle Due Sicilie.

Da allora si hanno due linee successorie contrapposte:

Linea successoria principale: Carlo – Ferdinando I – Francesco I – Ferdinando II – Francesco II – Alfonso – Ferdinando Pio

Linea successoria “francese”: Ranieri – Ferdinando – Carlo (padre di Maria Carolina)

Linea successoria “spagnola”: Alfonso Maria – Carlo Maria – Pietro (padre di Jaime)

Per approfondire: Borbone delle Due Sicilie: è scontro
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Articoli correlati: Vittorio Emanuele scrive ad Aimone

capitolo
Foto Lisa Raihle Rehbäck KunglHovstaterna: Il re di Svezia Carlo XVI Gustavo durante il capitolo generale degli ordini cavallereschi svedesi del 2020
4 Settembre 2023
Redazione

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