Casa museo Templare

Domenica 26 marzo, alle ore 15.00, a Reggio Calabria, l’Accademica Internazionale Italica, inaugurerà una Casa d’Arte e cultura Templare.

Tale evento – spiegano i promotori – darà inizio a un percorso di studio dove ogni iscritto all’ordine può partecipare con il suo operato culturale e artistico (con opere, testi e altro di propria creazione) seguire dunque un percorso di conoscenza sulle ermetiche verità dei veri templari, la
loro cultura e ricerca scientifica, che contrariamente alle credenze e romanzate si differenzia dai crociati sotto vari aspetti
“.

A curare la proposta il Maestro Fr. Edoardo Grecò e il Presidente
dell ‘Accademia ltalica Fr. Giorgio Vizzari.

Il percorso, in presenza o virtuale, proposto è aperto a studiosi, novizi, e a tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla realtà dei templari, e sarà offerto gratuitamente a tutti coloro che già sono iscritti all’ordine oppure che ne faranno richiesta.

Per le richieste di partecipazione e le informazioni: Fr. Giorgio Vizzari, Tel. 338 6807267 – templareaccademia@gmail.com, oppure casaedo99@gmail.com


Scheda di approfondimento
L’Ordine del Tempio e neoteplarismo

L’Ordine del Tempio (Pauperes commilitones Christi Templique Salomonis, “Poveri soldati di Cristo e del Tempio di Salomone”), fu un ordine monastico-cavalleresco cattolico fondato attorno al 1119, la cui storia si intreccia con quella delle Crociate.

Nel 1307 il re di Francia, Filippo il Bello (1268-1314), avviò un processo contro l’Ordine che portò alla sua soppressione (ma secondo alcuni recenti studi forse solo ad una sospensione) nel 1312 da parte di papa Clemente V (1260-1314).

Dopo la soppressione, l’Ordine sopravvisse per qualche decennio fuori della Francia, ma al più tardi agli inizi del secolo XV i templari sono completamente scomparsi. La tesi di una loro prosecuzione segreta è stata denunciata da specialisti di storia medievale quali Régine Pernoud (1909-1998) come “completamente demenziale” e legata a pretese e leggende “uniformemente sciocche” (I Templari, trad. it. Effedieffe, Milano, 1993, p.11)
L’idea che i templari, ufficialmente soppressi, avessero continuato clandestinamente la loro attività fino al Settecento, si diffonde anzitutto nella massoneria francese e tedesca. (Fonte CESNUR)

Nessun gruppo templare oggi è riconosciuto dalla Chiesa Cattolica (si veda la “Precisazione della Segreteria di Stato Vaticana“), nè le loro eventuali decorazioni sono autorizzabili all’uso dal Ministero della Difesa (Elenco decorazioni ammesse dal Ministero della Difesa), o sono state sino ad ora autorizzate dal Ministero degli Esteri o riconosciute dall’ICOC (Commissione Internazionale e Permanente suglio Ordini Cavallereschi).
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Scheda di approfondimento
Gli ordini cavallereschi in Italia

Ordini Cavallereschi

Il conferimento e l’uso di titoli e decorazioni cavalleresche in Italia è disciplinato dagli articoli 7 e 8 della legge n. 178 del 3 marzo 1951, i quali in sintesi stabiliscono che in Italia sono LIBERAMENTE UTILIZZABILI i titoli e le decorazioni:

1) degli ordini cavallereschi nazionali (Ordine Militare d’Italia, Ordine della “Stella d’Italia”, Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”, Ordine Cavalleresco “Al Merito del lavoro”, Ordine di Vittorio Veneto)
2) degli ordini cavallereschi della Santa Sede (Ordine dello Speron d’Oro, Ordine Piano, Ordine di San Gregorio Magno e Ordine di San Silvestro Papa), e dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro
3) del Sovrano Militare Ordine di Malta

Sono invece SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE da parte del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le decorazioni ed i titoli degli “Ordini non nazionali o di Stati esteri”.
Circa l’interpretazioni di quali possano essere considerati “ordini non nazionali“, molto si è discusso, e la dottrina attuale ha portato ad identificarli negli ordini cavallereschi dinastici.
Un elenco degli Ordini non nazionali o di Stati esteri le cui decorazioni almeno in alcuni casi siano state sino ad oggi autorizzate, è stato stilato dall’Ministero dell’Interno.

Gli articoli di legge anzidetti vietano il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati, e specificano che le relative sanzioni sono applicabili anche quando tali conferimenti siano avvenuti all’estero.

Doverosamente va evidenziato come vi siano anche ordini cavallereschi del tutto legittimi, le cui decorazioni però lo stato italiano non ha ancora avuto occasione di autorizzare, oppure vi siano ordini cavallereschi di cui le decorazioni in Italia non vengono autorizzate, per ragioni di opportunità politica (come l’Ordine supremo della Santissima Annunziata, o l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro). Assume dunque particolare rilevanza l’elenco degli ordini cavallereschi valutati legittimi dall’ICOC (Commissione Internazionale permanente per lo studio degli Ordini Cavallereschi – International Commission for Orders of Chivalry), istituzione internazionale privata, che ha redatto un apposito Registro.
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Disambigua
PREDICATI TITOLI NOBILIARI, CAVALLERESCHI ED ACCADEMICI

Per precisa scelta editoriale il Notiziario Araldico cerca di dare conto di tutti gli eventi e le iniziative di rilevanza araldica, nobiliare, cavalleresca, genealogica, vessillologia, faleristica, o comunque attinenti le discipline documentarie della storia, cercando di evitare atteggiamenti censori.

Tale scelta, unita alle tempistiche proprie di un quotidiano quale è il Notiziario Araldico, ed all’impossibilità di una verifica puntuale di tutti i trattamenti e le titolature accademiche, nobiliari e cavalleresche, contenute nei comunicati, nelle note informative, nei programmi degli eventi, nei documenti diffusi e/o comunque ripresi, può purtroppo implicare la pubblicazione di titoli contesi, contestati, non universalmente accettati, inesatti, o peggio ancora frutto di falsificazioni antiche o recenti.

Si evidenzia dunque che i trattamenti, i predicati, i titoli cavallereschi, i titoli accademici, i titoli nobiliari, pubblicati, lo sono senza attribuire loro alcun valore, e senza poter entrare nel merito.

Giova infine ricordare in questa sede che per disposizione costituzionale, in Italia i titoli nobiliari, sono privi di qualunque valore giuridico.
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Raffaele Coppola

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