40° Anniversario della dipartita di S.M. il Re Umberto II
Per volere della Famiglia Reale, presso la Reale Abbazia di Altacomba, il 18 Marzo è stata celebrata la Santa Messa in suffragio delle LL.MM. il Re Umberto II e la Regina Maria José, una delle cerimonie più sentite e partecipate dagli appartenenti agli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia. Sono infatti trascorsi 40 anni da quando S.M. il Re Umberto II, il 18 Marzo 1983, spirava presso l’Ospedale Cantonale di Ginevra con la parola “Italia” sulle labbra.
Il Sacro Rito è stato officiato da Mons. Gianfranco Troya, rettore del Santuario di Racconigi, nominato nel 1973 Cappellano reale da Re Umberto II.
Circa seicento persone si sono radunate alla presenza delle LL.AA.RR. il Principe Vittorio Emanuele, la Principessa Marina, il Principe Emanuele Filiberto e Sua figlia, la Principessa Vittoria di Savoia, la Principessa Maria Pia, i Principi Serge, Dimitri e Michel di Yugoslavia, Madame Elisabeth Zellinger de Balkany, con il marito e il figlio, la Principessa Elena d’Assia con il suo consorte.
La cerimonia, voluta dalla Famiglia Reale e organizzata dalla Gran Cancelleria e dalla segreteria particolare delle LL.AA.RR. , con la collaborazione e le cure dell’Ufficio del Cerimoniale ed in particolare del Vice-Capo del Cerimoniale, Gr. Uff. Alberto Di Maria, Delegato per la Lombardia e Fiduciario per la Liguria, ha visto un’ampia partecipazione di Autorità, Dame e Cavalieri, Guardie d’Onore, fedeli monarchici appartenenti a vari sodalizi e simpatizzanti. Era inoltre presente un nucleo di Carabinieri in uniforme storica che ha voluto che la Principessa di Carignano, diventasse madrina della bandiera di guerra storica.
L’introduzione di Mons. Troya si è focalizzata sul ricordo di Sua Maestà : “Sono lieto di averlo incontrato e di averlo conosciuto come ultimo Cappellano Reale. In un incontro personale mi disse: “ora la faccio lavorare”, si inginocchio’ e mi domando’ di confessarlo. Credo fermamente che un giorno ci rivedremo senza l’orologio al polso per tutta l’eternità di Dio”.
Alla Santa Messa erano presenti anche il Sindaco di Racconigi, città natale di S.M. Umberto II con una delegazione della città, e diverse associazioni combattentistiche e d’arma, Combattenti e Decorati al Valor Militare, l’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, la Croce Rossa Italiana.
Erano inoltre presenti vari sodalizi di matrice monarchica e culturale tra cui il Gruppo Savoia, Italia Reale, i Compagnon de Savoie, Académie de Savoie, Académie de Florimontane e Amies du Vieux Chambery.
La celebrazione è stata animata dai canti della corale Les Hirondelellles di Aosta, molto apprezzati da tutti i convenuti e gentilmente offerta dalla Delegazione per la Valle d’Aosta.
Conclusa la celebrazione, i presenti hanno potuto sostare all’interno della Grange Batelière, ai piedi dell’Abbazia, per salutare le LL.AA.RR, durante un rinfresco organizzato grazie all’impegno della Delegazione della Savoia: un momento conviviale e che ha premesso a tutti i convenuti di trattenersi cordialemente, dopo la Santa Messa.
Quale concreto segno di ringraziamento e pegno di immutata vicinanza della Famiglia Reale all’Abbazia, gli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia hanno effettuato una donazione alla Comunità Chemin Neuf, destinata alle spese di rifacimento del campanile (Uff. stampa ODS).
Scheda di approfondimento Disputa dinastica Casa Savoia Il ruolo di Capo di Casa Savoia, e dunque di Pretendente al Trono d’Italia, è oggi oggetto di una disputa tra i rappresentanti di due rami dello stesso casato, quello primogenito oggi rappresentato da Vittorio Emanuele di Savoia (figlio di Umberto II, ultimo re d’Italia, e padre di Emanuele Filiberto) e quello cadetto dei Savoia-Aosta, oggi rappresentato da Aimone di Savoia-Aosta. Il matrimonio controverso A giustificare l’apertura del contenzioso, il matrimonio contratto da Vittorio Emanuele di Savoia civilmente nel 1970 e religiosamente nel 1971, con Marina Doria. Tale matrimonio infatti avvenne senza consenso da parte di Umberto II (in quel momento capo della Real Casa), con una donna priva di un’adeguato stato nobiliare; tali circostanze secondo le leggi dinastiche di Casa Savoia decretano l’immediata decadenza del principe contraente il matrimonio da qualsiasi titolo e diritto di successione per sé e per la sua discendenza. Conseguentemente il titolo di Capo di Casa Savoia e Pretendente al Trono d’Italia spetterebbe ad Aimone di Savoia-Aosta. Vittorio Emanuele contesta sotto diversi punti di vista le rivendicazioni del ramo cadetto del casato, ed in particolare sostiene che con l’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, le leggi di successione per la Casa Reale previste dal Regno d’Italia, siano decadute e non producano più effetti civili nei riguardi dell’ex Casa Reale. La modifica delle norme successorie Più recentemente la disputa è stata alimentata anche da un decreto di Vittorio Emanuele del 28 dicembre 2019, che come nel caso anche di altre case regnanti europee, ha sostanzialmente abrogato la legge salica, modificando le leggi successorie del casato e consentendo la successione femminile, con la motivazione di doversi adeguare “alle norme comunitarie sull’uguaglianza di genere“. Il decreto è stato contestato dai Savoia-Aosta in quanto Vittorio Emanuele essendo decaduto dal ruolo di Capo di Casa Savoia non avrebbe avuto i titoli per poterlo emettere, non avrebbe comunque seguito le procedure necessarie, e sarebbe motivato unicamente dall’esigenza di consentire la successione alle sue nipoti (Emanuele Filiberto, figlio di Vittorio Emanuele, ha avuto due figlie femmine e nessun maschio). Infatti in assenza di tale decreto in futuro ad Emanuele Filiberto nel ruolo di Capo della Real Casa e di Pretendente al Trono d’Italia subentrerebbe comunque la discendenza maschile del ramo Savoia-Aosta. *** Gli stralci pertinenti alla disputa, delle leggi dinastiche del casato, in materia successoria: > Regie lettere patenti del 13 settembre 1780, emanate da Vittorio Amedeo III: Art. 1. Non sarà lecito a Principi del Sangue contrarre matrimonio senza prima ottenere il permesso Nostro o dei reali nostri successori, e mancando alcuni di essi a questo indispensabile dovere soggiacerà a quei provvedimenti, che da Noi o da reali successori, si stimeranno adatti al caso. Art. 2. Se nell’inadempimento di questa obbligazione si aggiungesse la qualità di matrimonio contratto con persona di condizione e stato inferiore, tanto i contraenti che i discendenti da tale matrimonio si intenderanno senz’altro decaduti dal possesso dei beni e dei diritti provenienti dalla Corona e dalla ragione di succedere nei medesimi, come pure da ogni onorificenza e prerogativa della Famiglia. Art. 3. Quando però il riflesso di qualche singolare circostanza determinasse Noi, od i reali nostri successori, a lasciare che si contragga matrimonio disuguale, riserviamo in tale caso alla sovrana autorità di prescrivere per gli effetti di esso le condizioni, e cautele, che dovranno osservarsi. >Regio editto del 16 luglio 1782, anch’esso emanato da Vittorio Amedeo III: Art. 10. I maritaggi dei Principi della nostra Casa, interessando essenzialmente il decoro della Corona ed il bene dello Stato, non potranno perciò contrarsi senza la permissione Nostra, o dei Reali successori, e mancando alcuni di essi Principi a questo indispensabile dovere, soggiacerà a quei provvedimenti, che all’occorrenza dei casi, sì da Noi, che dà Reali successori verranno ordinati, anche a tenore delle Patenti Nostre del 13 settembre 1780, con riserva pure di accompagnare le permissioni con le condizioni che si giudicheranno proprie e convenienti. >Statuto Albertino del 4 marzo 1848: Art. 2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica. >Codice Civile del 2 aprile 1865: Art. 69. Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l’assenso del Re. Art. 81. Il consenso degli ascendenti, qualora non sia dato personalmente davanti l’uffiziale civile, deve constare da atto autentico, il quale contenga la precisa indicazione tanto dello sposo al quale si dà il consenso, quanto dell’altro. >Codice Civile del 16 marzo 1942: Art. 92. Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l’assenso del Re Imperatore. . |
Disambigua PREDICATI TITOLI NOBILIARI, CAVALLERESCHI ED ACCADEMICI Per precisa scelta editoriale il Notiziario Araldico cerca di dare conto di tutti gli eventi e le iniziative di rilevanza araldica, nobiliare, cavalleresca, genealogica, vessillologia, faleristica, o comunque attinenti le discipline documentarie della storia, cercando di evitare atteggiamenti censori. Tale scelta, unita alle tempistiche proprie di un quotidiano quale è il Notiziario Araldico, ed all’impossibilità di una verifica puntuale di tutti i trattamenti e le titolature accademiche, nobiliari e cavalleresche, contenute nei comunicati, nelle note informative, nei programmi degli eventi, nei documenti diffusi e/o comunque ripresi, può purtroppo implicare la pubblicazione di titoli contesi, contestati, non universalmente accettati, inesatti, o peggio ancora frutto di falsificazioni antiche o recenti. Si evidenzia dunque che i trattamenti, i predicati, i titoli cavallereschi, i titoli accademici, i titoli nobiliari, pubblicati, lo sono senza attribuire loro alcun valore, e senza poter entrare nel merito. Giova infine ricordare in questa sede che per disposizione costituzionale, in Italia i titoli nobiliari, sono privi di qualunque valore giuridico. . |
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