Emanuele Filiberto rileva il Calcio Savoia
La sua denominazione corretta e completa è A.S.D. Associazione Calcio Savoia 1908, ed è una delle più antiche società calcistiche del centro-sud Italia, che oggi milita nel campionato di serie D, ma che nel suo passato annovera anche il titolo di Campione dell’Italia centromeridionale del 1923-24, che la portò a disputare la finalissima per il titolo nazionale poi persa con il Genoa.
Espressione calcistica della città di Torre Annunziata, recentemente è balzata agli onori delle cronache per le infiltrazioni camorristiche che ne hanno messo in discussione la continuità societaria.
A cambiare il futuro dello storico sodalizio è però sceso in campo Emanuele Filiberto di Savoia, che costituito un gruppo di lavoro con alcuni imprenditori e manager ha fondato la “Casa Reale Holding SpA”, società con cui domani, mercoledì 9 novembre, perfezionerà l’acquisizione della società sportiva, che nelle sue intenzioni rappresenterà il volano per una realtà da un lato impegnata nel sociale per aiutare i giovani e contrastare la locale malavita organizzata, dall’altro dovrebbe essere un tassello di un progetto imprenditoriale più ampio, che sarà illustrato all’atto del perfezionamento dell’acquisizione.
Scheda di approfondimento Disputa dinastica Casa Savoia Il ruolo di Capo di Casa Savoia, e dunque di Pretendente al Trono d’Italia, è oggi oggetto di una disputa tra i rappresentanti di due rami dello stesso casato, quello primogenito oggi rappresentato da Vittorio Emanuele di Savoia (figlio di Umberto II, ultimo re d’Italia, e padre di Emanuele Filiberto) e quello cadetto dei Savoia-Aosta, oggi rappresentato da Aimone di Savoia-Aosta. Il matrimonio controverso A giustificare l’apertura del contenzioso, il matrimonio contratto da Vittorio Emanuele di Savoia civilmente nel 1970 e religiosamente nel 1971, con Marina Doria. Tale matrimonio infatti avvenne senza consenso da parte di Umberto II (in quel momento capo della Real Casa), con una donna priva di un’adeguato stato nobiliare; tali circostanze secondo le leggi dinastiche di Casa Savoia decretano l’immediata decadenza del principe contraente il matrimonio da qualsiasi titolo e diritto di successione per sé e per la sua discendenza. Conseguentemente il titolo di Capo di Casa Savoia e Pretendente al Trono d’Italia spetterebbe ad Aimone di Savoia-Aosta. Vittorio Emanuele contesta sotto diversi punti di vista le rivendicazioni del ramo cadetto del casato, ed in particolare sostiene che con l’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, le leggi di successione per la Casa Reale previste dal Regno d’Italia, siano decadute e non producano più effetti civili nei riguardi dell’ex Casa Reale. La modifica delle norme successorie Più recentemente la disputa è stata alimentata anche da un decreto di Vittorio Emanuele del 28 dicembre 2019, che come nel caso anche di altre case regnanti europee, ha sostanzialmente abrogato la legge salica, modificando le leggi successorie del casato e consentendo la successione femminile, con la motivazione di doversi adeguare “alle norme comunitarie sull’uguaglianza di genere“. Il decreto è stato contestato dai Savoia-Aosta in quanto Vittorio Emanuele essendo decaduto dal ruolo di Capo di Casa Savoia non avrebbe avuto i titoli per poterlo emettere, non avrebbe comunque seguito le procedure necessarie, e sarebbe motivato unicamente dall’esigenza di consentire la successione alle sue nipoti (Emanuele Filiberto, figlio di Vittorio Emanuele, ha avuto due figlie femmine e nessun maschio). Infatti in assenza di tale decreto in futuro ad Emanuele Filiberto nel ruolo di Capo della Real Casa e di Pretendente al Trono d’Italia subentrerebbe comunque la discendenza maschile del ramo Savoia-Aosta. *** Gli stralci pertinenti alla disputa, delle leggi dinastiche del casato, in materia successoria: > Regie lettere patenti del 13 settembre 1780, emanate da Vittorio Amedeo III: Art. 1. Non sarà lecito a Principi del Sangue contrarre matrimonio senza prima ottenere il permesso Nostro o dei reali nostri successori, e mancando alcuni di essi a questo indispensabile dovere soggiacerà a quei provvedimenti, che da Noi o da reali successori, si stimeranno adatti al caso. Art. 2. Se nell’inadempimento di questa obbligazione si aggiungesse la qualità di matrimonio contratto con persona di condizione e stato inferiore, tanto i contraenti che i discendenti da tale matrimonio si intenderanno senz’altro decaduti dal possesso dei beni e dei diritti provenienti dalla Corona e dalla ragione di succedere nei medesimi, come pure da ogni onorificenza e prerogativa della Famiglia. Art. 3. Quando però il riflesso di qualche singolare circostanza determinasse Noi, od i reali nostri successori, a lasciare che si contragga matrimonio disuguale, riserviamo in tale caso alla sovrana autorità di prescrivere per gli effetti di esso le condizioni, e cautele, che dovranno osservarsi. >Regio editto del 16 luglio 1782, anch’esso emanato da Vittorio Amedeo III: Art. 10. I maritaggi dei Principi della nostra Casa, interessando essenzialmente il decoro della Corona ed il bene dello Stato, non potranno perciò contrarsi senza la permissione Nostra, o dei Reali successori, e mancando alcuni di essi Principi a questo indispensabile dovere, soggiacerà a quei provvedimenti, che all’occorrenza dei casi, sì da Noi, che dà Reali successori verranno ordinati, anche a tenore delle Patenti Nostre del 13 settembre 1780, con riserva pure di accompagnare le permissioni con le condizioni che si giudicheranno proprie e convenienti. >Statuto Albertino del 4 marzo 1848: Art. 2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica. >Codice Civile del 2 aprile 1865: Art. 69. Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l’assenso del Re. Art. 81. Il consenso degli ascendenti, qualora non sia dato personalmente davanti l’uffiziale civile, deve constare da atto autentico, il quale contenga la precisa indicazione tanto dello sposo al quale si dà il consenso, quanto dell’altro. >Codice Civile del 16 marzo 1942: Art. 92. Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l’assenso del Re Imperatore. . |
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