Il Sovrano Stato Antartico di San Giorgio
Lo scorso 18 agosto dodici persone sono state messe agli arresti domiciliari e altre trenta sono state indagate nell’ambito dell’indagine avviata sul “Sovrano Stato Antartico di San Giorgio”.
La notizia ha suscitato un discreto clamore sia perchè il periodo estivo tradizionalmente è assetato di notizie curiose e stravaganti da leggere sotto l’ombrellone, sia per il numero di persone coinvolte; infatti accanto agli arrestati ed agli indagati vi sarebbero oltre 700 presunti truffati.
In effetti non si tratta di un evento isolato nella storia giudiziaria italiana, che ha diversi precedenti in fatto di indagini svolte su stati inesistenti, autoproclamati pretendenti a qualche trono più o meno reale, ordini cavallereschi inventati di sana pianta o resuscitati arbitrariamente, realtà tutte caratterizzate dall’assunzione di prerogative non spettanti e dal commercio di titoli nobiliari e/o cavallereschi e/o onorifici, privi di valore reale, con strutturazioni più o meno articolate e più o meno credibili.
Il caso specifico – che comunque al momento è solo in attesa di giudizio – pare caratterizzarsi per una notevole strutturazione e per il numero e varietà di articolazioni organizzative, con sedi diplomatiche, raccolta fondi, presunte acquisizioni di isole, realizzazione di diversi giornali, gestione di un sito Internet (al momento non più raggiungibile) e una pagina Facebook ufficiali, accordi internazionali, creazione di presunti corpi di polizia con relative divise e segni distintivi, e le immancabili targhe diplomatiche, passaporti, ordini cavallereschi e corpo nobiliare.
In merito a questi ultimi i documenti pubblicati dallo stato antartico si premurano di informare che “Al Capo dello Stato legittimamente spettano:
a) le prerogative sovrane connesse allo jus majestatis ed allo jus honorum, con facoltà di concedere, di donare, di cedere a titolo oneroso, di rinnovare, di riconoscere, titoli nobiliari, con o senza predicato, trasmissibili e non;
b) il potere di concedere stemmi gentilizi, titoli onorifici e cavallereschi. I titoli nobiliari e gli stemmi gentilizi sono concessi dal Capo dello Stato con decreto motu proprio controfirmato dal Primo Segretario di Stato. I titoli onorifici e cavallereschi sono concessi dal Capo dello Stato con decreto motu proprio controfirmato dal Primo Segretario di Stato e dal Capo dell’ Ufficio Cerimoniale“.
Se dunque l’iniziativa ora sotto indagine non pare particolarmente originale rispetto ad altre viste in passato, c’è da domandarsi perchè tanto clamore, un clamore ed una meraviglia che forse dovrebbero più opportunatamente essere indirizzati verso i 700 presunti truffati, che – pur in attesa del giudizio dei tribunali – sarebbero tali in pieno XXI secolo, ai tempi di Internet e delle connessioni telematiche, e soprattutto verso le motivazioni per le quali – a vario titolo, e con varie modalità – sono stati coinvolti nella vicenda.
L’apertura delle indagini: Questura di Catanzaro
Fra gli altri ne hanno parlato La C – News 24; Corriere della Sera; Gazzetta del Sud; Il Post; La Repubblica
Scheda di appfondimento Sovrano Stato Antartico di San Giorgio DOCUMENTI – L’autopresentazione ufficiale del Sovrano Stato Antartico di San Giorgio: I fondatori del Sovrano Stato Antartico di San Giorgio ed i poteri del Supremo Consiglio Teocratico In data 29 settembre 2011, hanno fondato il Sovrano Stato Antartico di San Giorgio i seguenti signori: a) Mario Luigi Farnesi, Conte di Sant’Arcangelo, Barone di Valsenga; b) Paola Dalle Luche, Contessa di Sant’Arcangelo; c) Liliya Koshuba, pedagoga; d) Damiano Bonventre, Duca di San Carlo. I costituenti del Sovrano Stato Antartico di San Giorgio sono per grazia di Dio e per diritto costituzionale componenti a vita del Supremo Consiglio Teocratico. La monarchia teocratica è la forma di governo del Sovrano Stato Antartico di San Giorgio. La parola teocrazia è formata da due termini distinti: “teo” che significa “dio”e“crazia” da kratos che vuol dire “potere”, da cui teocrazia significa letteralmente “potere divino”. La teocrazia non è sempre una ierocrazia, cioè il governo dei sacerdoti (da hyeros, sacro). Per esempio, l’imperatore bizantino fu capo della Chiesa Cristiana d’Oriente pur essendo un civile. Altro esempio, il primo Presidente della Repubblica di Cipro fu l’Arcivescovo Makarios III, nel periodo 1960-1974, pur non essendo un civile. Il concetto di teocrazia fu coniato dallo storico Giuseppe Flavio nel I secolo. Egli definì come teocrazia il governo tipico degli Ebrei. Il potere democratico fonda la sua legittimità nella volontà del popolo, la teocrazia nel volere di Dio e sui dieci comandamenti. Il governo del popolo, secondo Hegel, coincide con il governo di Dio quando, insieme, realizzano la volontà di Dio e degli uomini. Hegel definisce il popolo “un Dio reale”, la cui volontà si manifesta attraverso il voto (teofania). Come prima si è detto, la teocrazia può essere esercitata direttamente dal clero o da un gruppo di non religiosi. Attualmente le nazioni più importanti che presentano aspetti teocratici significativi sono: a) l’Arabia Saudita, in cui vige l’interpretazione wahabita della legge islamica; b) la Repubblica Islamica dell’ Iran, dove un consiglio religioso approva le candidature alla presidenza e giudica la conformità delle leggi civili alla legge islamica. Lo stesso consiglio elegge la Guida Suprema che detta la linea politica del paese; c) la Santa Sede o Città del Vaticano, in virtù del suo particolare status diplomatico, ha un seggio all’ONU come osservatore. Nella stessa veste partecipa ad altre istituzioni sovranazionali ed internazionali. La Santa Sede è il più importante stato teocratico del mondo, in quanto tale impone il principio teocratico attraverso la dottrina cattolica che proclama la sovranità assoluta del Papa su tutte le istituzioni dello Stato Vaticano. Le nazioni con aspetti teocratici formali o minori sono: a) il Regno Unito, dove il sovrano tecnicamente è un governante teocratico in virtù del suo titolo di Supremo Governatore della Chiesa Anglicana; b) la Norvegia ha un Capo dello Stato, denominato Re, Capo della Chiesa Luterana; c) il Principato di Andorra, dove il vescovo di Urgell è uno dei capi di stato; d) lo Stato di Israele, dove l’interazione fra legge civile e legge religiosa ebraica è significativa; e) i Paesi Bassi, dove il Re è Capo della Chiesa Nazionale Olandese (protestante); f) la Danimarca, dove la Regina è il Capo della Chiesa Luterana; g) la Svezia, dove il Re è Capo della Chiesa Luterana; h) il Giappone, dove l’ Imperatore, anche se la Costituzione sottolinea la natura umana del sovrano, è Capo della religione shintoista; i) in Grecia esiste una piccola repubblica teocratica che governa il Monte Athos. Trattasi di un complesso di monasteri risalenti al X secolo d.C., che, all’interno della sovranità della Grecia, godono di assoluta autonomia; l) il Tibet in esilio è retto da un Governo teocratico, in cui il Dalai Lama è sovrano e massima autorità religiosa. Nel Sovrano Stato Antartico di San Giorgio la carica di componente del Supremo Consiglio Teocratico è ereditaria nella discendenza legittima dei fondatori secondo l’ordine regolare di primogenitura e rappresentanza, sempre con preferenza per la linea anteriore rispetto alle linee posteriori; nella stessa linea per il grado più vicino rispetto al grado più lontano; nello stesso grado e nello stesso sesso per la persona maggiore d’età rispetto a quella minore. Il detto Supremo Consiglio Teocratico giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle Leggi e sulle accuse promosse contro il Capo dello Stato ed i Segretari di Stato. Nei casi di accusa al Capo dello Stato di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, il Supremo Consiglio Teocratico, presieduto dal Luogotenente Generale, viene integrato per tutta la durata del giudizio dal Presidente della Corte dei Conti e dal Presidente del Tribunale Supremo, mentre il Presidente del Senato sosterrà l’accusa parlamentare. Le norme dichiarate incostituzionali dal Supremo Consiglio Teocratico cessano di produrre effetti immediatamente. . |
Scheda di approfondimento Gli ordini cavallereschi in Italia Il conferimento e l’uso di titoli e decorazioni cavalleresche in Italia è disciplinato dagli articoli 7 e 8 della legge n. 178 del 3 marzo 1951, i quali in sintesi stabiliscono che in Italia sono LIBERAMENTE UTILIZZABILI i titoli e le decorazioni: 1) degli ordini cavallereschi nazionali (Ordine Militare d’Italia, Ordine della “Stella d’Italia”, Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”, Ordine Cavalleresco “Al Merito del lavoro”, Ordine di Vittorio Veneto) 2) degli ordini cavallereschi della Santa Sede (Ordine dello Speron d’Oro, Ordine Piano, Ordine di San Gregorio Magno e Ordine di San Silvestro Papa), e dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro 3) del Sovrano Militare Ordine di Malta Sono invece SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE da parte del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le decorazioni ed i titoli degli “Ordini non nazionali o di Stati esteri”. Circa l’interpretazioni di quali possano essere considerati “ordini non nazionali“, molto si è discusso, e la dottrina attuale ha portato ad identificarli negli ordini cavallereschi dinastici. Un elenco degli Ordini non nazionali o di Stati esteri le cui decorazioni almeno in alcuni casi siano state sino ad oggi autorizzate, è stato stilato dall’Ministero dell’Interno. Gli articoli di legge anzidetti vietano il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati, e specificano che le relative sanzioni sono applicabili anche quando tali conferimenti siano avvenuti all’estero. Doverosamente va evidenziato come vi siano anche ordini cavallereschi del tutto legittimi, le cui decorazioni però lo stato italiano non ha ancora avuto occasione di autorizzare, oppure vi siano ordini cavallereschi di cui le decorazioni in Italia non vengono autorizzate, per ragioni di opportunità politica (come l’Ordine supremo della Santissima Annunziata, o l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro). Assume dunque particolare rilevanza l’elenco degli ordini cavallereschi valutati legittimi dall’ICOC (Commissione Internazionale permanente per lo studio degli Ordini Cavallereschi – International Commission for Orders of Chivalry), istituzione internazionale privata, che ha redatto un apposito Registro. . |
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