Luca Parmitano Cavaliere di Gran Croce OMRI
Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi, venerdì 30 settembre, al Quirinale l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano al quale ha conferito l’Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Scheda di approfondimento Ordine al Merito della Repubblica Italiana Istituito con la Legge 3 marzo 1951, n. 178 (G.U. n. 73 del 30 marzo 1951), è il primo fra gli Ordini nazionali ed è destinato a “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari“. A Capo dell’Ordine vi è il Presidente della Repubblica, mentre l’Ordine stesso è retto da un Consiglio composto da un Cancelliere, che lo presiede, e da dieci membri. Come nella maggioranza degli Ordini onorifici moderni, anche l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è articolato in 5 gradi, e precisamente nei gradi di: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale, Cavaliere di Gran Croce; quest’ultimo può essere insignito della decorazione di Gran Cordone. Fra le specifiche di maggior rilievo dell’Ordine, si evidenziano le seguenti : – a nessuno può essere conferita, per la prima volta, un’onorificenza di grado superiore a quella di Cavaliere. Fanno eccezione alcune situazioni particolari, espressamente stabilite dalla legge; – per benemerenze di segnalato rilievo e per ragioni di cortesia internazionale, il Presidente della Repubblica può conferire onorificenze fuori della proposta e del parere richiesti dalla legge; – le concessioni delle onorificenze hanno luogo il 2 giugno, ricorrenza della fondazione della Repubblica, e il 27 dicembre, ricorrenza della promulgazione della Costituzione. Soltanto le concessioni motu proprio, quelle legate alla cessazione dal servizio dei pubblici dipendenti e quelle accordate a stranieri possono avvenire in qualunque data; – salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell’onorificenza l’insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell’Ordine. – è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni e privati; – non sono conferite onorificenze nei riguardi di persone che non abbiano compiuto il 35° anno di età ad eccezione delle concessioni motu proprio ai sensi dell’art. 2 dello Statuto. Per il conferimento di un’ onorificenza di grado superiore è prevista la permanenza di tre anni nel grado inferiore; – le onorificenze non possono essere conferite ai Deputati e ai Senatori, durante il mandato parlamentare; – i colori dell’Ordine sono il verde e il rosso. La Cancelleria dell’Ordine ha sede in Roma, Via del Quirinale n.30 (tel. 06/46994175 – fax 06/46994182 – email onorificenze.omri@quirinale.it). . |
Scheda di approfondimento Gli ordini cavallereschi in Italia Il conferimento e l’uso di titoli e decorazioni cavalleresche in Italia è disciplinato dagli articoli 7 e 8 della legge n. 178 del 3 marzo 1951, i quali in sintesi stabiliscono che in Italia sono LIBERAMENTE UTILIZZABILI i titoli e le decorazioni: 1) degli ordini cavallereschi nazionali (Ordine Militare d’Italia, Ordine della “Stella d’Italia”, Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”, Ordine Cavalleresco “Al Merito del lavoro”, Ordine di Vittorio Veneto) 2) degli ordini cavallereschi della Santa Sede (Ordine dello Speron d’Oro, Ordine Piano, Ordine di San Gregorio Magno e Ordine di San Silvestro Papa), e dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro 3) del Sovrano Militare Ordine di Malta Sono invece SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE da parte del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le decorazioni ed i titoli degli “Ordini non nazionali o di Stati esteri”. Circa l’interpretazioni di quali possano essere considerati “ordini non nazionali“, molto si è discusso, e la dottrina attuale ha portato ad identificarli negli ordini cavallereschi dinastici. Un elenco degli Ordini non nazionali o di Stati esteri le cui decorazioni almeno in alcuni casi siano state sino ad oggi autorizzate, è stato stilato dall’Ministero dell’Interno. Gli articoli di legge anzidetti vietano il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati, e specificano che le relative sanzioni sono applicabili anche quando tali conferimenti siano avvenuti all’estero. Doverosamente va evidenziato come vi siano anche ordini cavallereschi del tutto legittimi, le cui decorazioni però lo stato italiano non ha ancora avuto occasione di autorizzare, oppure vi siano ordini cavallereschi di cui le decorazioni in Italia non vengono autorizzate, per ragioni di opportunità politica (come l’Ordine supremo della Santissima Annunziata, o l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro). Assume dunque particolare rilevanza l’elenco degli ordini cavallereschi valutati legittimi dall’ICOC (Commissione Internazionale permanente per lo studio degli Ordini Cavallereschi – International Commission for Orders of Chivalry), istituzione internazionale privata, che ha redatto un apposito Registro. . |
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30 Settembre 2022