Dichiarazione del Gran Maestro dell’Ordine di Malta

Il Gran Magistero del Sovrano Ordine di Malta, in relazione all’attività che sta svolgendo il Gruppo nominato dalla Segreteria di Stato Vaticana, ritiene opportuno ribadire che la sostituzione del Gran Cancelliere è stato atto interno del governo dell’Ordine.

Pertanto, attesa l’irrilevanza giuridica del Gruppo e dei suoi atti nell’ambito dell’ordinamento giuridico melitense, l’Ordine ha ritenuto di non dover collaborare, anche al fine di tutelare la propria sfera di sovranità rispetto ad iniziative che si atteggiano quali forme volte obiettivamente (e quindi al di là delle intenzioni, che sono giuridicamente irrilevanti) a porre in discussione o comunque a limitare detta sfera.
L’art. 4 par. 6 della Carta Costituzionale del Sovrano Ordine di Malta è chiaro nello statuire che “la natura religiosa non esclude l’esercizio delle prerogative sovrane spettanti all’Ordine in quanto soggetto di diritto internazionale riconosciuto dagli Stati” e il par. 5 ribadisce che “l’Ordine ha una rappresentanza diplomatica presso la Santa Sede, secondo le norme del diritto internazionale”.

La conferma di tale status di diritto internazionale anche nei confronti della Santa Sede è nell’Annuario Pontificio, là dove l’Ordine è citato un’unica volta e non già tra gli Ordini religiosi, quanto piuttosto tra le Ambasciate degli Stati, accreditate presso la Santa Sede.

Va inoltre ricordato il diverso status dei membri dell’Ordine appartenenti ai diversi ceti e quindi i rapporti di gerarchia che sussistono tra gli stessi membri e i propri Superiori. Al secondo ceto, in cui figura il Gran Cancelliere sostituito, appartengono i membri in Obbedienza che pronunciano la promessa di cui all’art. 9 par.2 della Carta Costituzionale (art.8 par. 1 B, Carta Costituzionale). Questa promessa nulla ha a che vedere con il Voto di Obbedienza pronunciato dai Cavalieri di Giustizia, appartenenti al primo ceto. Dunque i Cavalieri di Giustizia “sono religiosi a tutti gli effetti” (art.9 par.1, Carta Costituzionale), mentre tali non sono i Cavalieri in Obbedienza.

Inoltre l’art. 4 par .2, Carta Costituzionale statuisce che i membri del secondo ceto con la Promessa di Obbedienza sono subordinati soltanto ai propri Superiori nell’Ordine.

Alla luce di queste norme fondamentali è evidente che, in punto di stretto diritto, il rifiuto di obbedienza non giustifica in alcun modo il coinvolgimento di “Superiori religiosi”, tanto più in quanto essi non appartengano all’Ordine.

Detto coinvolgimento, oltre che giuridicamente impossibile, è anche superfluo in chiave garantista, dal momento che i membri del secondo e del terzo ceto, i quali intendano tutelare i propri diritti reputati lesi da provvedimenti disciplinari, possono impugnarli innanzi i Tribunali magistrali, secondo quanto previsto dall’art. 129 del Codice.

La mancata collaborazione con il Gruppo ha pertanto motivazioni strettamente giuridiche, sicché non è e non può essere in alcun modo giudicata quale mancanza di riguardo nei confronti del Gruppo stesso, né tanto meno dell’Ecc.ma Segreteria di Stato.

Ferma questa posizione del Gran Magistero, le testimonianze che i singoli membri ritenessero di poter rendere al Gruppo, non potranno per le loro modalità e per i contenuti espressivi di giudizi, porsi in contrasto, direttamente o indirettamente, con la decisione del Gran Maestro e del Sovrano Consiglio relativa alla sostituzione del Gran Cancelliere.

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La croce che contraddistingue l'Ordine di Malta

La croce che contraddistingue l’Ordine di Malta

16 Gennaio 2017
Comunicato Stampa

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