Il Tribunale di Roma respinge la richiesta dell’editore Ettore Gallelli

Il contenzioso intorno al “Libro d’Oro della Nobiltà Italiana” che vede contrapposti da una parte l’editore Ettore Galleli, l’Unione della Nobiltà Italiana e l’Associazione Collegio Araldico Romano, dall’altra la Libro d’Oro Srl, l’Associazione Storica della Nobiltà Italiana, il Collegio Araldico e Colonnello Bertini Frassoni, segna un primo importante passaggio, infatti lo scorso 20 luglio il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta che Ettore Gallelli aveva avanzato per inibire alle sue controparti l’uso del marchio “Libro d’Oro della Nobiltà Italiana”.

Il dispositivo del Tribunale, verosimilmente lungi dal porre fine al contenzioso, segna comunque un importante passaggio, tanto più che non si limita a prendere posizione in merito alla richiesta avanzata da Ettore Gallelli, ma entra anche nel merito della questione*.

Di seguito si riporta il testo integrale dell’ordinanza:

Emblema della Repubblica Italiana

Emblema della Repubblica Italiana

TRIBUNALE DI ROMA

IX Sezione Civile

Sezione Specializzata in materia di Impresa

ordinanza

resa nella causa iscritta al n. 29990 R.G. Cont. anno 2015

tra

Gallelli Benso Ettore, con l’avv. Antonio Petrongolo parte ricorrente

e

Associazione Storica della Nobiltà Italiana, con l’avv. Roberto Celentano e l’avv. Barbara Tersali parte resistente

e

Libro d’Oro s.r.l., con l’avv. Paolo Fabris de Fabris e l’avv. Francesco Alessandro Magni parte resistente

e

Colonnello Bertini Frassoni, con l’avv. Clemente Riva di Sanseverino parte resistente

e

Collegio Araldico, contumace parte resistente

Il Giudice,
a scioglimento della riserva,
letti gli atti e i documenti di causa,
osser:va quanto segue.

Gallelli Benso Ettore ha agito in via cautelare deducendo di essere titolare della testata periodica bimestrale “Regio Libro d’Oro della NobilÌà’Italiana” e della testata periodica annuale “Libro d’Oro Nobiltà Italiana -Consulta Araldica del Regno d’Italia serie aggiornata”, pubblicazioni di natura storico araldico genealogica; tali periodici avevano la precipua finalità di riavviare in forma di pubblicazione privata le registrazioni nobiliari del “Libro d’Oro della Nobiltà Italiana”, registro ufficiale costituito nel 1896 e in vigore fino all’anno 1946: registro ora custodito in forma originale presso l’Archivio centrale dello Stato, che assume rilievo ai fini della conoscenza dei titoli nobiliari attribuiti prima della data del 28 ottobre 1922 (per quei titoli, cioè, che oggi, rilevano ai soli fini della cognomizzazione, secondo quanto dichiarato dalla Corte costituzionale della sentenza n. 101/1967). Ha dedotto l’istante che era in commercio una pubblicazione omonima del predetto “Libro d’Oro della Nobiltà Italiana” edito dal Collegio Araldico, suscettibile di essere confuso con l’autentico registro di cui si è sopra detto. La pubblicazione del periodico in questione costituiva atto di concorrenza sleale, essendosi parte convenuta appropriata di una testata identica a quella di un registro dello Stato, provocando il pericolo di uno sviamento di clientela in danno dei terzi. Ha poi evidenziato che il Collegio Araldico in persona del segretario generale Colonnello Bertini Frassoni, nella qualità di titolare dell’impresa individuale denominata “Roberto Colonnello Editore Libro d’Oro Collegio Araldico”, aveva ceduto le “royalties ottenute da tutte le vendite, in ragione di un’assunta titolarità piena ed esclusiva, sia a titolo originario che per successione sin dal 1910″ del marchio di fatto”Libro d’Oro della Nobiltà Italiana” all’Associazione Storica della Nobiltà Italiana, la quale in data 16 gennaio 2015 aveva registrato il marchio stesso, che era stato concesso in licenza d’uso, a titolo gratuito, a Libro d’Oro s.r.l. in data 8 gennaio 2015. Ha evidenziato che tale segno distintivo registrato violava i diritti esclusivi di marchio e costituiva pure illecito concorrenziale, dal momento che il marchio “Libro d’Oro della Nobiltà Italiana” era di pertinenza dello Stato italiano, dovendo essere riferito al registro ufficiale valido per accertare l’intervenuto riconoscimento dei titoli nobiliari in data antecedente al 28 ottobre 1922, quale presupposto dell’aggiunta al nome dei predicati, e, quindi, del diritto alla cognomizzazione. Ha quindi richiesto l’inibitoria dell’uso commerciale del nome “Libro d’Oro della Nobiltà Italiana”, chiedendo che fosse ordinato il mutamento della titolazione del periodico con altra insuscettibile di essere confusa con il registro ufficiale in giacenza presso l’Archivio di Stato, oltre che la condanna delle controparti al risarcimento del danno.

Tutte le convenute, ad eccezione del Collegio Araldico che è stato dichiarato contumace, si sono costituite.

Si impongono le considerazioni che seguono.

Vanno innanzitutto disattese le eccezioni pregiudiziali sollevate dai resistenti:

L’atto introduttivo dell’istante è bensì intitolato “ricorso ex art. 700 c.p.c.”, ma le domande proposte sono chiaramente dirette ad ottenere, oltre che a una pronuncia risarcitoria, statuizioni di contenuto inibitorio con riferimento allo sfruttamento di un marchio di fatto per cui è stata domandata la registrazione e nei confronti di atti di concorrenza sleale confusoria. Ciò posto, con riguardo all’illecito ex art. 2598 c.c. il richiamo alla tutela innominata ex art. 700 c.p.c. appare del tutto appropriato; per quanto attiene invece alla inibitoria relativa al marchio, in sé considerato, l’azione proposta va riqualificata come diretta all’inibitoria cautelare di cui all’art. 132 c.p.i: infatti, la domanda proposta è volta a vietare lo sfruttamento di un segno distintivo e, attesi i prospettati contorni fattuali della vicenda e lo specifico oggetto della misura richiesta, nulla si oppone alla definizione, in tali termini, del nomen juris dell’iniziativa giudiziale intrapresa.

Per quel che concerne, poi, l’indicazione della futura azione di merito, è la stessa natura dei provvedimenti richiesti, che hanno natura anticipatoria, a chiarire che l’azione cautelare proposta risulta essere strumentale a un eventuale (art. 669 octies c.p.c.) azione diretta alI’inibitoria delI’uso del marchio e al compimento degli atti di concorrenza sleale.

Con riguardo alI’omessa precisazione, nel corpo dell’atto, dei soggetti passivi delle domande proposte, è vero che nelle conclusioni rassegnate non sono contenute indicazioni puntuali al riguardo: tuttavia dal contesto del ricorso si ricava che lo stesso sia diretto a tutti i soggetti, menzionati nelI’atto, che hanno avuto parte nella pubblicazione del “Libro d’Oro della Nobiltà Italiana”: soggetti cui poi il ricorso stesso è stato notificato.

Quanto, infine, alla mancata enunciazione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, è appena il caso di rilevare che, come si desume dall’art. 164, 4° co. c.p.c. (applicabile per analogia al ricorso cautelare), tale omissione non determina la nullità dell’atto.

Esaurita la trattazione delle questioni pregiudiziali di rito, occorre osservare che il ricorrente fonda le proprie domande sull’assunto che il marchio comunitario “Libro d’Oro della Nobiltà Italiana” registrato presso l’UAMI in data 16 gennaio 2015 (e di cui è oggi titolare, in forza di contratto di cessione operata dal titolare della domanda, la resistente Libro d’Oro) integrerebbe un illecito in termine di “approvazione” o “contraffazione” del marchio altrui, operata mediante l’uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall’imprenditore concorrente (quartultima pagina del ricorso). In particolare Gallelli ha lamentato che la pubblicazione del “Libro d’Oro della Nobiltà Italiana” da parte della casa editrice Roberto Colonnello Editore potrebbe essere facilmente sovrapposta al “Libro d’Oro della Nobiltà Italiana”, e cioè a quel registro ufficiale tenuto dalla Consulta Araldica, istituito in forza di un regio decreto del 1896 e in cui erano iscritte le famiglie italiane che avevano ottenuto la concessione di titoli nobiliari: registro che aveva conservato valore giuridico fino alla caduta della monarchia (cui seguì l’abolizione dei titoli nobiliari, in base a quanto disposto dalla XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione repubblicana) e che attualmente è conservato come registro dello Stato (non essendo più stato aggiornato in epoca repubblicana, come è evidente, e presentando, quindi, più che altro una importanza in termini di documentazione storica). Secondo il ricorrente, l’utilizzo del nome “Libro d’Oro della Nobiltà Italiana” che è di assoluta pertinenza dello Stato, cagionerebbe un danno a tutti gli operatori del settore, in quanto la pubblicazione così denominata sarebbe suscettibile di essere intesa come fonte ufficiale di diritto nobiliare; ha così richiesto che se ne vietasse lo sfruttamento, ordinando ai resistenti di mutare la titolazione del periodico con altra che non lasciasse dubbi “in ordine all’appartenenza della nominazione al patrimonio culturale di natura statale”.

Non è punto dimostrato che la titolazione del registro dello Stato istituito nel 1896 costituisca oggetto di un marchio di impresa o di altro segno distintivo. In tal senso, dunque, non è concludente sostenere, come fa l’istante, che “il marchio ‘Libro d’Oro della Nobiltà Italiana’ è di assoluto appannaggio dello Stato italiano”;’perché delle due l’una: o il marchio esiste, e allora è escluso che altri ne possa registrare uno identico; o il marchio non esiste, e allora non può prospettarsi una ipotesi di nullità, per assenza di novità del segno, che sia stato registrato da altri (art. 12 c.p.i.). Si aggiunga che ogni azione diretta ad ottenere la declaratoria di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori (e così pure, all’evidenza, la domanda di accertamento incidentale di tale nullità che sia funzionale all’accoglimento di una domanda di contraffazione del segno) può essere esercitata solo dal titolare dei detti diritti anteriori (art. 122, 2° co. c.p.i.): onde sarebbe lo Stato italiano, e non l’odierno attore, ad essere legittimato a richiedere un accertamento nel senso indicato. Stato italiano di cui il ricorrente ha chiesto la chiamata in causa, ma infondatamente, visto che nessuno ha proposto domande nei confronti di ·detto soggetto e visto che lo stesso Stato italiano non può essere nemmeno considerato litisconsorte necessario in questo procedimento in cui si prospetta, semmai, e sotto il profilo indicato, una carenza di legittimazione attiva dell’istante.

Quanto all’illecito concorrenziale, il quadro dei fatti che dovrebbe giustificarlo è lo stesso che si è fin qui rappresentato. E se è vero che l’attività consistente nella contraffazione del marchio può essere posta alla base anche dell’azione personale di cui all’art. 2599 c.c., vale anche la proposizione opposta: non si ha, cioè, concorrenza sleale, a norma dell’art. 2598 n. l. c.c. se il marchio non risulta essere in contraffazione di altro segno distintivo di terzi, da momento che in tale ipotesi il rischio di confusione alimentato dall’uso del marchio non sussiste.

L’istante non potrebbe nemmeno lamentare che controparte si avvantaggi della confusione generata non già dalla presenza di un segno distintivo (dello Stato) atto a identificare il “Libro d’Oro della Nobiltà Italiana”, quanto dal dato della pura e semplice esistenza di tale registro ufficiale. A prescindere che pare incongruo richiedere l’inibitoria della pubblicazione di un periodico che si deduca replicare il titolo del registro ufficiale quando se ne diffondano altri che, con minime varianti lessicali si ispirano al medesimo originale (e sarebbero quindi potenzialmente idonee a generare, seppure a vantaggio della parte ricorrente, un rischio di confusione analogo a quello paventato), deve osservarsi quanto segue. Per quanti non siano informati dell’esistenza del “Libro d’Oro della Nobiltà Italiana” istituito con r.d. n. 313/1896, la circostanza relativa alla circolazione di una pubblicazione avente lo stesso titolo non assume, chiaramente, alcuna rilevanza e non produce alcun effetto confusorio. Tali soggetti non sono oltretutto informati del fatto che nel registro istituito sotto il regno di Umberto I era data ufficialità ai riconoscimenti dei titoli nobiliari delle famiglie ivi menzionate: onde la pubblicazione non è in grado, per tale fascia di persone, di generare il falso convincimento che il periodico contenga informazioni relative ai titoli effettivamente concessi e riconosciuti in forza di una prerogativa regia. Quanti, invece, hanno conoscenza del “Libro d’Oro”, non possono non sapere che lo stesso dal 1946 ha cessato di esistere come registro ufficiale e che da allora non è stato è più aggiornato: non è infatti credibile che a una conoscenza specifica dell’esistenza del “Libro d’Oro della Nobiltà Italiana”, inteso come documento ufficiale dello Stato, si abbini l’ignoranza di cosa sia stato di esso all’indomani della nascita dello Stato repubblicano e negli ultimi settant’anni. Anche per tali soggetti, dunque, il rischio di confusione è insussistente. Si aggiunga che il repertorio denominato “Libro d’Oro della Nobiltà Italiana” che fin dall’inizio è stata cosa diversa rispetto all’omonimo registro istituito nel 1896, risale al 1909, come documentato dal resistente colonnello Bertini Frassoni, e che la pubblicazione di esso è proseguita fino ai giorni nostri: la circostanza è riconosciuta, nella sostanza, dallo stesso ricorrente, il quale, peraltro, rileva che l’ultima pubblicazione del periodico risalirebbe al 2006, laddove, invece, la resistente Libro d’Oro ha prodotto un estratto del volume XXIX del repertorio stesso relativo agli anni 2010-2014 (doc. n. 2). Pertanto, coloro che sono interessati alla materia araldica, oltre ad essere a conoscenza del fatto che non esiste più alcun registro ufficiale dei titoli nobiliari dal dopoguerra, sono certamente informati della diffusione di un periodico (che non risulta né è allegato si sia mai attribuito la patente di un riconoscimento pubblico), edito a cura del Collegio Araldico e denominato “Libro d’Oro della Nobiltà Italiana”: non è quindi pensabile che tali soggetti possano attribuire alcuna ufficialità a quest’ultima pubblicazione o ritenere che essa si identifichi nel registro del 1896. Il fumus della domanda cautelare basata sulla prospettazione dell’illecito concorrenziale è quindi insussistente.

In più, proprio la circostànza per cui il repertorio di parte resistente è edito da più di un secolo esclude cne il rischio di confusione ipotizzato sia tale da giustificare, sotto il profilo del periculum in mora, la misura richiesta. Infatti, come è noto, tale periculum è da escludere allorché tra il verificarsi dell’evento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda cautelare sia decorso un apprezzabile lasso di tempo (per tutte: Trib. Roma 2.10.2009, Le sezioni specializzate, 2010, 1, 368; Trib. Torino 18.11.2004, De Jure; Trib. Napoli 5.7.2002, Dir. Ind., 2003, 13).

Quanto alla domanda risarcitoria, l’ac;coglimento di essa è non solo preclusa dall’accertata insussistenza degli illeciti denunciati, ma risulta -a monte -incompatibile con la natura cautelare del presente procedimento.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non ricorrono le condizioni per la condanna ex art. 96 c.p.c., dal momento che il ricorso, ancorché infondato, non pare presentare i caratteri della vera e propria temerarietà.

Le spese di lite seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Giudice cosi provvede:

1) rigetta il ricorso;

2) rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.;

3) condanna Gallelli Benso Ettore al pagamento delle spese processuali in favore dell’Associazione Storica della Nobiltà Italiana, di Libro d’Oro s.r.l. e di Colonnello Bertini Frassoni, liquidandole, per ciascuno dei detti resistenti, in € 2.250,00 per compensi. Si comunichi.

Roma, 20.7.2015

Per una più completa comprensione della vicenda si potranno leggere: E’ guerra intorno al “Libro d’Oro”; Intervista ad Ettore Gallelli; Libro d’Oro Srl; Comunicato congiunto Libro d’Oro Srl – ASNI; Nota dell’U.N.I. sul marchio “Libro d’Oro”; Nasce l’Associazione Collegio Araldico Romano; Nuova vita per lo storico Collegio Araldico

*Il testo originario del presente articolo è stato emendato di alcune imprecisioni “tecniche” alcune ore dopo la pubblicazione.

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Un volume del "Libro d'Oro" edito dal Collegio Araldico di Roma

Un volume del “Libro d’Oro” edito dal Collegio Araldico di Roma

1 Agosto 2015
Raffaele Coppola

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