La legislazione italiana ed il patrimonio araldico cavalleresco di Casa Savoia
Si è appena concluso a Fossano (CN) il Convegno giuridico dal titolo “La legislazione italiana ed il patrimonio araldico cavalleresco di Casa Savoia” che può, a ragion veduta, essere considerato un completo successo sia sotto il profilo interpretativo della legge 178/51 che della proposizione legislativa che ne è scaturita.
Sono stati presenti, oltre ad un pubblico attento e di alto profilo, il Sindaco del Comune di Fossano Davide Sordella, l’Assessore Michele Mignacca e il Generale Franco Cravarezza, decano degli Alpini in Piemonte e già Comandante della Regione Militare Nord Ovest.
Eccellente e autorevole moderatore del Convegno è stato il Prof. Beppe Ghisolfi, Presidente della Cassa di Risparmio di Fossano e Vicepresidente ABI, che, con il suo consolidato stile giornalistico, ha captato l’interesse totale del pubblico a tal punto che parecchi dei convitati presenti hanno chiesto di ripetere un simile convegno, nelle loro aree di provenienza, ampliando lo spettro argomentativi ad un approfondimento degli aspetti meno noti della legge 178 del 1951 ed in particolare quelli pertinenti il patrimonio araldico cavalleresco di Casa Savoia come casa regnante (Ordine della Corona d’Italia e secondo profili contrastanti l’Ordine Militare di Savoia, oggi Ordine Militare d’Italia) ed a quegli Ordini definiti come “non nazionali”.
Era evidente che un simile convegno avrebbe attratto l’attenzione della sala e soprattutto degli studiosi presenti, ma sorprendentemente esso ha colto anche l’interesse preventivo del Viceministro alla Giustizia Enrico Costa e di S.A.R. il principe Vittorio Emanuele, che hanno inviato i loro auguri per la buona risuscita dell’evento e per cui è stato doverosamente letto il messaggio formale fatto pervenire dal Capo di Casa Savoia.
Di spessore sono stati gli interventi del Dr. Tomaso Giuseppe Cravarezza sull’Arciconfraternita dei Santi Maurizio e Lazzaro, che ha illustrato, anche con l’apporto di notizie storiche, quei pochi noti passaggi giuridici sulla natura pubblicistica e civilistica del sodalizio, del Prof. Claudio Cardellini, illustre conoscitore delle dinamiche teoriche e giuridiche dell’associazionismo d’arma e della relativa legislazione vigente italiana in rapporto alla particolare natura giuridica dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle RR TT al Pantheon.
Centrale e risolutivo è stato l’intervento del relatore successivo per la tecnicità giuridica usata nel rapportare i profili di criticità della legge 178/51, in relazione al patrimonio araldico cavalleresco di Casa Savoia e la progettazione di quelle legittime soluzioni giuridiche, anche soltanto sotto il profilo amministrativo e amministrativo giurisdizionale, condivise totalmente dal conte Carlo Buffa di Perrero, anch’egli esperto di spessore del settore cavalleresco internazionale, Delegato degli Ordini Sabaudi per il Piemonte e la Valle d’Aosta e Membro della Giunta degli Ordini Sabaudi.
Per inciso, nel corpo del suo intervento, Il conte Carlo Buffa di Perrero ha confermato le informazioni secondo cui le Istituzioni nazionali sarebbero ormai convinte a caducare quegli aspetti ostativi al riconoscimento formale del patrimonio araldico cavalleresco di Casa Savoia, soprattutto in relazione all’abrogazione di parte della XIII disposizione transitoria della Costituzione, avvenuta nel 2002, con cui si è permesso il definitivo rientro in Italia di S.A.R. il principe Vittorio Emanuele e di suo figlio Emanuele Filiberto.
Più sotto il profilo socio-politico, con spunti giuridici sulla legittimità degli Ordini Cavallereschi in genere e soprattutto di quelli di Casa Savoia, sono stati effettuati gli interventi del prof. E. Stefano Monti Bragadin, del dr. Marco di Bartolo e del conte Maurizio Monzani, Segretario nazionale dell’A.N.I.O.C. che ha rappresentato quale interesse crescente ha riscontrato nelle nuove generazioni, verso questo mondo che potrebbe sembrare ai più retaggio sociale obsoleto e atavico, durante i convegni a cui partecipa in tutto il territorio nazionale.
Alla fine è emersa, sia nel pubblico che nei relatori, la convinzione che il tempo, le consuetudini, la prassi, anche solo amministrativa, hanno fuorviato quello che era effettivamente nell’intenzione del legislatore e lo spirito stesso della legge 178/51, fatto che ha creato una disparità di trattamento all’interno di ambiti dinastici analoghi, con una evidente e discriminatoria penalizzazione per Casa Savoia ed il suo patrimonio araldico cavalleresco da un lato e confusione e incertezza per la valutazione ed il riconoscimento di quelli ordini cavallereschi definibili come “ordini non nazionali”.
Proprio l’intervento di uno dei relatori ha permesso di comprendere che la soluzione interpretativa deve necessariamente essere colta oltre quella letterale dell’art. 9 della legge 178/51, che oggettivamente è fuorviante e precisamente nella volontà del legislatore originario, rilevabile soltanto attraverso una lettura attenta e acritica dei lavori parlamentari.
Sempre lo stesso relatore ha evidenziato che proprio in questi lavori, sia quelli presso il Senato della Repubblica, che nella Commissione della Camera dei Deputati e nella medesima Camera, qui anche in fase deliberante, si può cogliere quel senso autentico della volontà del legislatore.
Difatti, l’On. Giulio Andreotti, allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, organo proponente il rispettivo disegno di legge secondo quanto riferiva, per l’Ordine della Santissima Annunziata, ma ovviamente anche a tutto il patrimonio araldico cavalleresco di Casa Savoia, ebbe ad esprimersi così: “Riconosco un fondamento alla riposta. Però, quando nel disegno di legge si è parlato di soppressione, certamente si è voluto dire che si toglievano tutti quei riconoscimenti nel nostro diritto che competevano agli insigniti di questa massima onorificenza e che erano determinate precedenze, il permanente ferroviario, ed alcune altre attribuzioni quali il diritto di essere sentito nella propria abitazione dal tribunale ecc. . “ e “Noi in tal modo, cancelliamo l’ordine dall’ordinamento. Anche se l’espressione non è felice…”.
Terminati i lavori di questo Convegno una proposta di bozza di disegno di legge, con relativa scheda tecnica, è stata approntata affinché attraverso il proprio contenuto giuridico si potrebbero riallineare quelle discrasie ottenute, sia in fase proponente che deliberante, da un’ingenua letteralizzazione e architettura della norma, ma soprattutto fornire una legislazione aderente ed efficace secondo gli intendimenti del precedente legislatore e dunque limitare e abbattere il proliferare di pseudo ordini che, grazie agli spazi di impunità offerti della legge 178/51, agiscono ancora oggi indisturbatamente ai danni della fede pubblica e dei cittadini poco avveduti.
Carmelo Cataldi
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